FutureRightsTitle.gif

Statuto Provvisorio

Home
Editoriale
Statuto Provvisorio
Our Staff
Modulo Iscrizione
Diritto di esistere per PMI
Interventi Editoriali
Avvisi, Annunci, Appuntamenti
Contact Us
Facebook Community Messages
Free Email
Free Newsletter
Free Resources
Pensieri e Opinioni
The Blog
Resources
ISCRIZIONE
DF International
Proponiti allo Staff
EUROPEAN_DOMAINS-eu.jpg
logoDFeuropa.JPG
DF_Diritti_Futuri_Title2.gif

® DIRITTI FUTURI ( FUTURE RIGHTS) LIBERA ASSOCIAZIONE DEMOCRATICA  E  LIBERALE,  INTERNAZIONALE, DI DONNE E UOMINI LIBERI CHE DESIDERANO RIPRISTINARE I DIRITTI PRESENTI NEGATI.  http://www.dirittifuturi.org  TM

                                       PREAMBOLO

Diritti Futuri è una Associazione Democratica e Liberale di Donne e Uomini Liberi che uniscono al bisogno di Libertà e Giustizia, di cui tutta la popolazione del Pianeta ha bisogno, il senso altissimo dello Stato, non visto come 'padrone' severo e crudele ma come Istituzione di Servizio al Cittadino. La Denominazione "DIRITTI FUTURI" è voluta proprio per mettere in evidenza che i "Diritti Presenti" sono pressochè assenti o dimenticati. Non solo è violata ovunque la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ma, in ogni Paese, la propria Costituzione che, inascoltata, rischia di diventare una inutile e vuota enunciazione di principio, nella negazione della sua evidenza; e cioè che la Costituzione è di fatto la Prima e più importante Legge. Per ogni approfondimento è in corso di edificazione (Coming Soon) il Sito della Associazione : www.dirittifuturi.org  - www.dirittifuturi.it -   www.futurerights.org  - www.dirittifuturi.info 

                                      STATUTO

 Art.1) E' costituita la Associazione"DIRITTI FUTURI", transnazionale, extraterritoriale, senza scopo alcuno di lucro, nell'intento di restituire all'Umanità intera il Diritto alla dignità  che oggi le è sottratta dalla insufficente credibilità delle Classi dirigenti e da un Sistema di cose che, sia sotto il profilo economico/sociale che politico è gravemente carente, ingiusto, produttore di Ingiustizia Sociale, e del tutto carente e inadatto ad affrontare e risolvere le gravi contraddizioni che ci accompagnano ormai da secoli.  Art. 2) Deve essere abolita per sempre la povertà estrema, l'ingiustizia sociale, l'emarginazione, la fame, la guerra, il terrore . Con mezzi non violenti, servendosi unicamente del 'Diritto all’Informazione' perché in molte Costituzioni, come in quella italiana, sono già presenti norme che hanno ‘di fatto’ abolito le gravi disuguaglianze, i privilegi, gli abusi, i soprusi di ciò che abusivamente viene chiamato “Potere” in contraddizione con l’asserita e mai rispettata affermazione “L’Autorità appartiene al Popolo”.  In realtà il popolo di Potere ne ha ben poco! Art. 3) Lo scopo dell'Associazione è perseguito, oltre che attraverso l’Informazione, con il sostegno diretto e l'aiuto concreto e immediato ai bisognosi indirizzando le Associazioni umanitarie in direzione del pieno adempimento dei loro Statuti allo scopo di assicurare ad essi la certezza di essere salvati; e non  ai “Salvatori”: questi ultimi sono troppo spesso gli unici a beneficiare delle Risorse loro messe a disposizione dagli Stati e dalle Organizzazioni preposte alla risoluzione del “Bisogno”. A tale scopo DIRITTI FUTURI confida con forza nelle campagne informative tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica,  diffondendo materiale utile alla conoscenza del Diritto sociale, politico ed economico dei viventi. Le campagne possono essere sia pubbliche che private. Art. 4) Le Organizzazioni che faranno capo a DIRITTI FUTURI saranno però anche pronte ad aiutare chiunque dimostri il proprio autentico stato di precarietà economica e sociale, e si propongono come punto di riferimento per tutti coloro che sono afflitti da qualunque causa e facciano ricorso ad essi per un aiuto sincero nella risoluzione dei loro problemi. Anche assicurando ai meno abbienti, oltre aiuti concreti, anche Assistenza Legale, nella eventualità che essi ‘sentano’ violati i loro Diritti fondamentali, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, fatta propria dalle Nazioni Unite e dalla Unione Europea. Art. 5) L'aiuto deve essere erogato nel più breve tempo possibile appena vengano fornite le prove della propria situazione di disagio. Garanti sono le Associazioni proponenti siano esse Religiose o Civili, purchè regolarmente costituite e pubblicamente riconosciute. Art. 6) E' ovvio e resta inteso che ogni intervento verrà effettuato nel pieno rispetto della persona umana e della sua dignità , e realizzato attraverso il riconoscimento che l'atto di assistenza è un diritto umano acquisito e sancito, come citato in Articolo 4, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ( fatta propria dalle Nazioni Unite e dalla Unione Europea ) e non mero assistenzialismo. Art. 7) "La Associazione Internazionale DIRITTI FUTURI" si impegna , nei modi e nelle forme sempre e comunque rispettose del Diritto , e quindi anche in base a quel Diritto Internazionale sempre violato dalle nazioni tutte, a sensibilizzare il potere politico di ogni colore , razza , religione , nazionalità , onde prenda a cuore la soluzione dei gravi problemi connessi con povertà , malattia , disagio psichico e fisico , diseguaglianza sociale , handycap , e altre carenze comuni a tutti i deboli della Terra . Alleviare e risolvere le loro sofferenze è per "DIRITTI FUTURI" un imperativo categorico onde restituire loro la dignità che gli è dovuta come esseri umani. A prescindere dal censo, dalla nazionalità, dalla religione, dall’ideale politico, dal colore della pelle. Art. 8) Sono responsabili della Organizzazione Internazionale DIRITTI FUTURI quelle donne e quegli uomini che, gestendo Organizzazioni  associative locali, nazionali e internazionali, o anche a capo di Enti e Associazioni che abbiano aderito, si prodighino nell'interesse comune dell'Umanità dimenticando i propri interessi personali o comunque postponendoli al generale interesse. Art. 9) Inizialmente e fino ad altra disposizione scaturita da discussione assembleare Nessun compenso è dovuto ai Dirigenti Internazionali dell'Organizzazione: Saranno previsti i tempi e i modi per  i rimborsi delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni associative. Essi sono di seguito denominati Consiglieri Generali. Art. 10) L' Associazione avrà una Sede Generale cui faranno riferimento tutte le Sedi nazionali ed estere amministrate da Organismi nominati dal Consiglio Generale o eletti a maggioranza dalle Assemblee Generali locali. Art. 11) Principale finanziamento della Associazione è l'Autogestione , ovvero l'autofinanziamento attraverso quote associative e/o libere donazioni di ogni Associato. Sono previste quote diverse secondo l’età, e/o la qualifica del Socio. Art. 12) Massimo Organo direttivo dell'Associazione è il Consiglio Generale , di cui fanno parte i membri Fondatori e in seguito i membri eletti dall'Assemblea Generale candidati da un congruo numero di Soci ( Il cui numero verrà stabilito al più presto). Art. 13) I membri Fondatori sono Consiglieri Generali per 5 anni dalla fondazione , dopodiche verrà indetta la prima Assemblea Generale per il rinnovo degli incarichi direttivi che potranno avere durata diversa su delibera dell’Assemblea Generale. Art. 14) Il Consiglio Generale si riunisce periodicamente su richiesta di almeno due Consiglieri e comunque non meno di due volte l'anno su semplice convocazione del Presidente. Art. 15) Il Consiglio Generale si compone di almeno dieci Consiglieri : Un Presidente con funzioni di Indirizzo, Gestione Speciale, Dirigenza Organizzativa Culturale, Politico/Sociale e Statutaria, Rapporti Istituzionali Particolari; un VicePresidente con funzioni di Rappresentanza e Gestione Sociale e Logistica , un Segretario Generale con funzioni di Rappresentanza legale , organizzazione e diffusione , coadiuvato nel suo compito da un Vicesegretario Generale; un Tesoriere con funzioni di Amministrazione e Reclutamento e Gestione degli iscritti, un Consigliere incaricato dei rapporti con i Consigli Nazionali Esteri su mandato del Presidente, un Consigliere Addetto stampa, un Consigliere Garante degli iscritti, due Consiglieri Probi Viri. A questo Organigramma verranno improntati, in seguito, gli Organigrammi di DIRITTI FUTURI nelle altre Nazioni. Art. 16 ) Scaduto il primo mandato ed indetta l'Assemblea Generale , gli iscritti che intendono candidarsi al Consiglio Generale devono presentare la loro candidatura supportata dalla firma di almeno 100 iscritti . Per i Consigli Esteri Nazionali basteranno 50 firme; per quelli Regionali Italiani 30 firme.  Art. 17) Il Consiglio Generale dà vita al Notiziario e al Sito/i Web e nomina il Direttore Editoriale, il quale sceglierà poi il Direttore Responsabile e i Redattori. Idem dicasi per tutte le Pubblicazioni e per le Gestioni dei Siti Web e delle Newsletters, nonché dei Giornali Telematici (Newsletters) di proprietà di Soci in carica nel Consiglio Generale dell’Associazione, sentiti i relativi possessori. Art. 18) Responsabile culturale è il Segretario Generale in solido con il Presidente e il Consiglio Generale). Art. 19) Ogni incarico nel Consiglio Generale è affidato e deciso dal Consiglio stesso a maggioranza.  Art.20) E' ammessa l'iscrizione di membri anche minorenni (minimo 15 anni) col permesso dei genitori . Possono essere formate Sezioni ‘Giovani TeenAgers’, e ‘Giovani Adulti dai 19 ai 30 anni’. Nonché Sezioni ‘Adulti dai 31 ai 60 anni’ e Sezioni ‘Anziani dai 61 anni in su’. Previste quote diverse di Iscrizione. Anche per Disabili e Invalidi civili e del Lavoro. Sono previste in seguito, sentite le Assemblee, Sezioni soltanto Femminili con differenti quote associative. Art. 21) Raggiunto lo scopo sociale il Consiglio Generale indice l'Assemblea Generale Internazionale per l'eventuale scioglimento dell'Organizzazione o sua trasformazione in Organismo Permanente al servizio dell'Umanità . In caso di scioglimento i beni della Organizzazione vengono distribuiti , con delibera assembleare, a Enti, Associazioni o Privati sicuramente ancora affidabili. Ogni decisione è comunque demandata alla Assemblea. Eccetto le proprietà private dei singoli Consiglieri eventualmente messe a disposizione temporanea dell’Associazione ma non a questa devolute. Art. 22) L'eventuale scioglimento può essere deciso soltanto su proposta di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea Generale riunita allo scopo. N.B. Questo Statuto è Provvisorio e deve essere sottoposto all’approvazione dei Soci Fondatori che lo approveranno con una Maggioranza di almeno il 75% di essi. Dopodiché lo controfirmeranno sotto la voce seguente: LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DAI MEMBRI FONDATORI.

© Copyright 01/10/2009: Diritti Futuri® Future Rights International Association - Site Owner: Corrado Di Lorenzo - Castiglione del Lago - Perugia -Italy - 800x600 Resolution - Amministratori: Carlo Rossetti, Dèsirée Di Lorenzo, Maria Carmen Aura Rossi, Maria Chiara Sacchetti, Roberto Mereu - 1° Fondatore: Corrado Francesco Di Lorenzo -