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Costituzione
della Repubblica Italiana Art.21: Libertà di Parola, di Espressione, di Pensiero, di Stampa
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 21. Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi,o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile sequestro della stampa periodica
può | essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie
al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito
da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di
ogni effetto. La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni. |
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